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L’insostenibile leggerezza del 507 C.p.p.

  • Immagine del redattore: Avv. Manuel Pettinato
    Avv. Manuel Pettinato
  • 21 mar 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 44661/2022 ha stabilito che il potere del giudice di disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna “acquisizione delle prove“, dovendo la locuzione “terminata l’acquisizione delle prove”, con cui esordisce l’art. 507 cod. proc. pen. essere intesa come il momento dell’istruzione dibattimentale in cui può avvenire l’ammissione delle nuove prove, ma non anche come il presupposto del potere attribuito al giudice, che può peraltro essere esercitato in ogni tempo anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto.


 
 
 

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