Termine a difesa e le sue nullità
- Avv. Manuel Pettinato
- 20 mar 2023
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La facoltà di richiedere un termine a difesa in sede di rito direttissimo per “preparare la difesa” senza decadere da riti alternativi è un diritto esercitabile senza alcun condizionamento o limitazione.
Pertanto, in caso di convalida dell’arresto, in via preliminare richiedere e far verbalizzare la richiesta di termini a difesa ai sensi dell’articolo 558 comma 7 c.p.p ed in caso di rifiuto da parte del giudicante di concessione del termine, procedere alla eccezione di nullità dell’ordinanza per il mancato rispetto dell’articolo 558 comma 7 c.p.p.
Il Termine, a lettera della tenuta codicistica, dovrà essere concesso dal giudice che deve disporre il rinvio del processo ad altra udienza, altrimenti incorrendo in un’ipotesi di nullità, generale e a regime intermedio, riguardando la stessa la violazione dell’assistenza nel medesimo dell’imputato.
Facciamolo accadere e portiamo avanti la dedotta nullità: troveremo sicuramente un giudice a Berlino.
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